Problemi col concessionario? Cosa fare

Nel rapporto commerciale tra un cliente e un concessionario auto può succedere che non fili tutto liscio. Sono diversi i casi che possono portare a delle controversie, ecco i più diffusi e come comportarsi

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L'acquisto di un'auto nuova è un momento importante, ma a volte può trasformarsi in un'esperienza spiacevole a causa di incomprensioni o difetti tecnici inaspettati. In Italia, la garanzia sulle auto nuove è strettamente normata dalla legge, in particolare dal Codice del Consumo, che regola in modo chiaro i rapporti tra l'acquirente, il concessionario e la casa automobilistica. 

È fondamentale sapere che, in presenza di un'auto difettosa o di problemi tecnici, la responsabilità giuridica del difetto di conformità ricade sempre e unicamente sul venditore (il concessionario), e non sulla casa madre. La casa automobilistica, infatti, entra in gioco solamente come fornitore di un'eventuale garanzia convenzionale aggiuntiva, ma non può in alcun modo limitare i diritti inderogabili del consumatore nei confronti di chi gli ha venduto il veicolo.
 

Il contratto deve essere completo

Molte delle controversie legali e commerciali nascono prima ancora della messa in strada del veicolo, spesso a causa di clausole poco chiare o dettagli mancanti nei documenti d'acquisto. Per tutelare il proprio investimento, il contratto di vendita deve essere completo in ogni sua singola parte. 

Il documento deve riportare con assoluta precisione tutti i dettagli del veicolo: dal modello esatto all'allestimento, dall'alimentazione al colore, includendo ogni accessorio o optional aggiunto alla dotazione di serie.

Dal punto di vista economico, il contratto deve specificare chiaramente i prezzi, le eventuali scadenze tassative per l'immatricolazione (pena la decadenza di bonus o incentivi statali) e l'esatta valutazione dell'usato dato in permuta, chiarendo anche i fattori che potrebbero determinarne un deprezzamento prima del ritiro. 

Un altro elemento cruciale riguarda i tempi di consegna: il contratto deve indicare una data stimata di arrivo e l'eventuale tolleranza massima che il concessionario si riserva. Qualora l'auto arrivi con un ritardo superiore ai tempi stabiliti e tollerati, il consumatore può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 61 del Codice del Consumo, ottenendo così il rimborso integrale delle somme versate e l'eventuale risarcimento del danno.
 

Cosa fare in caso di controversia

Se al momento della consegna o nei mesi successivi si manifestano anomalie e ci si ritrova con un'auto difettosa, il primo passo essenziale è raccogliere meticolosamente tutte le prove: foto, video, fatture, contratto e ogni traccia di comunicazione con l'officina

Successivamente, bisogna denunciare tempestivamente il difetto di conformità al concessionario. Sebbene la giurisprudenza più recente riconosca la validità delle segnalazioni effettuate tramite WhatsApp, email o persino verbalmente (se supportate da testimoni o riscontri oggettivi), la via più sicura e inoppugnabile resta la forma scritta tramite PEC o Raccomandata A/R.

Nella denuncia, richiamando l'articolo 135-bis del Codice del Consumo, il cliente deve richiedere in modo esplicito un intervento in garanzia legale per ottenere, senza alcuna spesa a suo carico, la riparazione o la sostituzione del veicolo. Se il venditore ignora il reclamo, tenta di scaricare impropriamente la responsabilità sulla casa madre o non risolve il difetto entro un termine congruo (solitamente 15 giorni), è necessario inviare una diffida ad adempiere formale. 

In caso di ulteriore inadempienza, i rimedi secondari previsti dalla legge consentono di intraprendere un'azione legale per ottenere la risoluzione del contratto (con la restituzione dei soldi), la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno. È inoltre possibile segnalare pratiche commerciali scorrette all'AGCM (Antitrust) o rivolgersi ad associazioni dei consumatori per ottenere ulteriore supporto.